Art. 16.
(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto).

      1. A decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle attività di spettacolo dal vivo di qualsiasi tipo si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 4 per cento.
      2. Sui prodotti di interesse culturale connessi allo spettacolo dal vivo, audiovisivi, fonografici e multimediali, compresi quelli contrassegnati dal bollo della SIAE, si applica l'aliquota IVA pari al 4 per cento.
      3. Sono fatte salve le eventuali condizioni più favorevoli in materia di aliquota IVA previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.